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STATUTO DELL’ UNIVERSITÀ AGRARIA DI PIGGE
(Verbale del 14 ottobre 1895, giorno della costituzione da parte di 17 persone)

Art. 1 – Scopo della Società

È costituita in Pigge (Frazione del Comune di Trevi) un’ associazione, od università agraria, avente per scopo il godimento dei beni diritti appartenenti per indiviso alle famiglie componenti l’associazione stessa.

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Art 3 – Norme per il godimento dei beni

Nei fondi boschivi e pascolivi, situati nella montagna di Pigge, le famiglie componenti questa associazione esercitarono i diritti di pascere e legnare, secondo le norme contenute negli articoli seguenti (4,11).

Art 4

Nei boschi che si trovano nella montagna alta di Pigge sopra ebbe fontane, gli Utenti no potranno esercitare il diritto di legnare.

Art 6
Nella zona in cui cadrà il taglio di ciascun anno potranno gli Utenti recidere la legna per solo uso di famiglia, rimanendo affatto proibito il farne commercio. I tagli dovranno essere eseguiti accuratamente seguendo le buone regole dell’arte, in modo che il bosco possa ripullulare.Sarà pertanto assolutamente vietato di cavare, ceppi.

Art 8

Nei boschi tagliati non dovranno essere introdotti bestiami al pascolo per quel tempo, che viene stabilito dalle vigenti leggi e regolamenti, ed in mancanza di essi dalle consuetudini locali

Art 14

Sarà assolutamente vietato ai pastori, che guardano gli animali appartenenti all’affittuario, di tagliare alberi, rami e frasche di qualunque specie, come pure di portare di se a far portare da altre persone che vadano in loro compagnia l’accetta o altro arnese alto a tagliare la legna sotto pena di ammenda di lire 3….Sarà permesso però all’affittuario stesso di servirsi della legna per uso proprio e dello stacco.

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