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STATUTO DELL UNIVERSITÀ AGRARIA DI PIGGE
(Verbale del 14 ottobre 1895, giorno della costituzione da parte di 17
persone)
Art. 1 Scopo della Società È costituita in Pigge (Frazione del Comune di Trevi) un associazione, od università agraria, avente per scopo il godimento dei beni diritti appartenenti per indiviso alle famiglie componenti lassociazione stessa. |
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Art 3 Norme per il godimento dei beni Nei fondi boschivi e pascolivi, situati nella montagna di Pigge, le famiglie componenti questa associazione esercitarono i diritti di pascere e legnare, secondo le norme contenute negli articoli seguenti (4,11). |
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Art 4 Nei boschi che si trovano nella montagna alta di Pigge sopra ebbe fontane, gli Utenti no potranno esercitare il diritto di legnare. |
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Art 6 |
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Art 8 Nei boschi tagliati non dovranno essere introdotti bestiami al pascolo per quel tempo, che viene stabilito dalle vigenti leggi e regolamenti, ed in mancanza di essi dalle consuetudini locali |
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Art 14 Sarà assolutamente vietato ai pastori, che guardano gli animali
appartenenti allaffittuario, di tagliare alberi, rami e frasche di qualunque specie,
come pure di portare di se a far portare da altre persone che vadano in loro compagnia
laccetta o altro arnese alto a tagliare la legna sotto pena di ammenda di lire
3
.Sarà permesso però allaffittuario stesso di servirsi della legna per uso
proprio e dello stacco. |
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