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Legge Regionale N. 49 del 18 novembre 1987
Di seguito citiamo gli articoli di alcune delle leggi emanate dalla regione dellUmbria a tutela dellambiente, a nostro avviso di maggiore interesse ed utilità per un escursionista.
Art. 6-Specie Erbacee ed Arbustive Sottoposte a Tutela
Le specie erbacee ed arbustive a diffusione naturale e spontanea delle quali sono vietate la raccolta ed il commercio sono molte (nel nostro itinerario abbiamo incontrato alcune specie: agrifoglio, ginepro nero, muschi di tutte le specie, orchidee di tutte le specie, pungitopo).
Chiunque asporti o danneggi le specie suddette è punito con la sanzione amministrativa.
Legge Regionale N. 11 del 4 aprile 1990
Art. 3-Raccolta del Muschio
È consentita la raccolta di muschi fino ad 1 kg giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione.
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