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Legge Regionale N. 49 del 18 novembre 1987

Di seguito citiamo gli articoli di alcune delle leggi emanate dalla regione dell’Umbria a tutela dell’ambiente, a nostro avviso di maggiore interesse ed utilità per un escursionista.

Art. 6-Specie Erbacee ed Arbustive Sottoposte a Tutela

Le specie erbacee ed arbustive a diffusione naturale e spontanea delle quali sono vietate la raccolta ed il commercio sono molte (nel nostro itinerario abbiamo incontrato alcune specie: agrifoglio, ginepro nero, muschi di tutte le specie, orchidee di tutte le specie, pungitopo).

Chiunque asporti o danneggi le specie suddette è punito con la sanzione amministrativa.


Legge Regionale N. 11 del 4 aprile 1990

Art. 3-Raccolta del Muschio

È consentita la raccolta di muschi fino ad 1 kg giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione.

 


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