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Le memorie francescane di Trevi |
itinerario giubilare |
(D. Aurelio Bonaca, Le memorie francescane di Trevi, Estratto da Studi Francescani, Anno XIII, n° 1, Firenze, 1927- pagg. 61)
II parte: I CONVENTI FRANCESCANI A TREVI § 4. – Convento di S. Martino Il Monte di Pietà
Nella missione svolta dagli Osservanti in Trevi emergeva l’opera del Padre Agostino da Perugia e del Beato Bernardino da Feltre. Eran tempi in cui era in pieno sviluppo l’usura più esosa, favorita dalle condizioni generali non floride, che si ripercuotevano largamente sui singoli. Il danaro circolava poco e quel poco era in mano di privilegiati o avidamente accaparrato da uomini senza coscienza e senza ritegno. Venivano così a crearsi delle situazioni gravi, per far fronte alle quali si sopportava lo strozzinaggio esercitato dagli Ebrei, come un loro particolare mestiere. Non mancavano severe disposizioni per combattere questa piaga della società d’allora, ma troppe erano le circostanza che le rendevano senza effetto. Inoltre per eludere la legge, si adottava il famoso contractus mohatrae[?], per il quale colui che prendeva il danaro in prestito figurava di acquistare dal mutuante merce a prezzo molto elevato e di rivendergliela poi ad un prezzo minimo. Anche a Trevi, che trovatasi nelle stesse condizioni di altre Città, cadde ben presto sotto le unghie rapaci degli Ebrei. Il 18 settembre 1457 troviamo il Consiglio Generale1 intento a discutere intorno alla venuta di un ebreo, di nome Isacco Angerilli, al quale bisognava fare delle buone condizioni affinché accettasse di venire in Trevi ad esercitarvi il mestiere dell’usuraio. Giacomo d’Andrea, «antepositus Comunis», a Antonio Bartoluzzi «egregius vir» raccomandarono caldamente il capitolato proposto ed il Consiglio approvò all’unanimità, segno questo del grande bisogno di moneta sentito da tutti. Con l’Ebreo pertanto restò pattuito: 1.° Isacco e i suoi figli «quos habet et in futurum habebit» possono abitare nel Comune di Trevi e nelle cause civili e penali «tractentur et tractari debeant ut Trebani». 2.° Nel giorno di sabato e in qualunque altro giorno festivo «secundum legem judaicam» Isacco e i suoi non possono esser costretti a mutuar danaro, a restituir pegni o far checchessia. 3.° Il Comune ha diritto di avere in prestito, una sola volta l’anno, trenta fiorini, senza pagare interessi per due mesi e senza l’obbligo dei pegni; se dopo i due mesi il danaro non è restituito, si debba pagare l’interesse «quorum solidorum denariorum pro quolibet floreno». 4.° «Dictus Isacchus et filii eius judaei et famuli teneantur et debeant ad usuras in dicta terra Trevii cuicumque volenti aliquid accipere sub usuris, super quibuscumque pignoribus ydoneys et pro merito vel usura recidere possint boloneum unum pro quolibet floreno mense singulo». I pegni però dovevano esser tenuti in gran cura e rimanevano in possesso dell’ebreo, se il padrone non li avesse ritirati dopo dieciotto mesi. Questo il capitolato stabilito dl Comune con Isacco Angerilli, il quale fu ben lieto delle condizioni che gli venivan fatte e che eran per lui molto vantaggiose. L’interesse di un bolognino al mese per ogni fiorino corrisponde (senza computare l’interesse composto) al trenta per cento all’anno, poiché sappiano che il fiorino equivaleva a quaranta bolognini. Ma dove l’ebreo trovava il far suo era nel fatto che nessuna condizione era posta e nessun controllo sanzionato per stabilire il valore dei pegni e la quantità di danaro da darsi su quel valore. Date poi le condizioni generali, è facile immaginare che eran molti coloro che non potevano più riscattare il loro pegno, che rimaneva così in mano all’ebreo, il quale poteva farne mercato a suo piacimento; nessuno clausola del capitolato glielo vietava. E qui appunto consisteva la parte più esosa dell’opera nefasta dell’Angerilli, il quale si impinguava di danaro, spogliando la povera gente. L’ebreo poté esercitare impunemente il suo poco nobile mestiere per oltre dieci anni senza che nessuno lo disturbasse seriamente. Ma nel marzo del 1469 predicava in Trevi il quaresimale2 Padre Agostino da Perugia, il quale nelle sue prediche «plurimum et veementissime» si scagliò contro gli usurai e prese le difese dei poveri di Trevi. I placidi e tranquilli sonni d’Isacco cominciarono ad esser turbati, tanto più che il Padre Agostino prendeva di mira proprio le sue azioni e le combatteva con tutto il suo zelo. Uno dei mezzi escogitati in quei tempi per combattere l’usura furono i Monti di Pietà. Il primo di essi fu eretto in Orvieto ed approvato da Pio II nel 14643; dopo di quello molti altri ne sorsero qua e là, ed i Francescani, che conoscevano molto bene i bisogni del popolo, ne furono i grandi propagandisti. Da principio il Monte di Pietà funzionava così: i ricchi e gli abbienti fornivano denaro e merci, ed essi venivano considerati come creditori del Monte e perciò ricevevano una piccola parte del guadagno. In progresso di tempo questo guadagno si dovette devolvere a beneficio dei poveri. Le norme che regolarono definitivamente i Monti di Pietà furono dettate da Leone X il 4 maggio 1515 con la costituzione «Inter multiplices» che fu preparata nel Concilio Laterano, Sessione I; il Concilio di Trento, nella Sessione XXII, pose senz’altro i Monti di Pietà tra gli Istituti Pii. La Chiesa ebbe sempre una sorveglianza speciale sui Monti di Pietà; ora lo Stato ed il Comune si sono sostituiti ad essa. Con la venuta del P. Agostino da Perugia, anche per Trevi era giunto il momento di avere il Monte di Pietà, che fu certamente tra i primi ad essere aperto in Italia. Il 5 marzo il Consiglio Generale si radunò; il Podestà fece presente che il «venerabilis et religiosus frater Augustinus de Perusio» insisteva perché anche in Trevi si iniziasse il Monte di Pietà «ad honorem summi Dei et pauperum Trebanorum utilitate» e perciò il Consiglio «bene intellecta et considerata dicta praeposita, muture[?] consulte, declaret et decernat quid super huiusmodi re faciendum sit». Presero subito la parola due personaggi eminenti, due dottori in legge, Gregorio di Tommaso e Natimbene Valenti, ambedue approvando la nuova istituzione. Il primo anzi propose che lo statuto del Monte di Pietà dovesse esser compilato da Fra Agostino d’accordo con i Priori ed il Podestà e due uomini per ogni Terziero. Natimbene Valenti propose che «pro corroboratione et augumentatione dicti Montis» fosse lasciato in suo profitto l’introito che veniva al Comune dalla gabella detta del passaggio. Il Consiglio approvò tanto l’istituzione del Monte quanto tutto il resto con voti sessantasei favorevoli ed uno contrario. Prima che l’assemblea fosse sciolta4 Padre Agostino, che era intervenuto all’adunanza, consigliò che il Comune concedesse ancora un sussidio al nuovo Monte. La cosa fu accolta con molto calore e Apollonio di Pietro propose si desse il ricavato delle multe applicate ai bestemmiatori, ciò che fu approvato con 60 voti favorevoli contro due. Il giureconsulto Gregorio di Tommaso volle si desse parte di altre tasse da applicarsi dal Consiglio Generale, ed in fine Nanni di Venanzo propose si dessero quindici salme di grano «pro manutentione et conservatione Montis pietatis». Il che fu eseguito con ogni esattezza. Immediatamente Padre Agostino, i Priori e il Podestà nominarono due uomini per ogni terziero secondo la proposta di Gregorio di Tommaso; risultarono eletti: Gregorio di Tommaso e Natimbene Valenti per il Terziero del Castello, Pierfrancesco di Francischino e Bartolomeo di Ser Giacomo per il terziero di Matigge e Marco Palmucci e Bartolomeo di Giovanni per il Terziero del Piano. Queste egregie persone si misero subito a studiare le costituzioni da dare al Monte di Pietà. Ma il Padre Agostino comprendeva che se non si fosse tolto via il capitolato stabilito tra il Comune e Isacco Angerilli, non si sarebbe concluso niente, perché l’ebreo avrebbe saputo render nulla l’azione del Monte, cosa del resto che seppe fare ugualmente. Il 19 marzo Padre Agostino intervenne all’adunanza del Consiglio Generale, prese la parola e propose alcune cose «pro salute omnium hominum pro bono pacis et concordia». Ma le parole del valente oratore si aggirarono specialmente intorno agli ebrei ed in modo particolare a Isacco Angerilli ed elencò addirittura le disposizioni che il Comune avrebbe dovuto adottare per combattere l’usura. Il giureconsulto Gregorio di Tommaso, a cui si unirono Pierfrancesco di Francischino, Angelino di Sante, Tommaso di Giovanni, Marco Palmucci e Nanni di Venanzo, approvò pienamente le eloquenti parole di Padre Agostino ed il Consiglio con 60 voti favorevoli ed uno contrario prese la seguente delibera: «Committatur predicatori nostro fratri Augustino de Perusio Ordinis Minorum ut possit praedicta capitula cancellare et nova addere, minuere pro suo libito et voluntate». Lo zelante francescano si mise subito al lavoro ed in breve presentò le correzioni al capitolato con gli ebrei ed «ordinavit» che fossero conservate « consensu et voluntate Magnificorum Dominorum Priorum». Si trattò adunque di un vero e proprio atto legislativo compiuto con i pieni poteri concessi dal Consiglio Generale. Noto subito che non venne inibito ad Isacco di dare in mutuo moneta con la garanzia di pegni, ma soltanto ciò veniva regolato in maniera più corrispondente a giustizia. Parimenti si lasciò integro l’interesse di un bolognino al mese per ogni fiorino, o perché questo era il tasso in uso allora, come si può supporre per ciò che si fece in seguito, o perché il bisogno era tale che si pensava esser meglio pagare il 30% annuo piuttosto che perdere ogni mezzo per poter avere danaro. Ecco quali furono le modifiche apportate dal P. Agostino al capitolato con gli ebrei. Innanzi tutto si ripete che Isacco Angerilli, la sua famiglia e i suoi soci hanno la facoltà di risiedere a Trevi e «in omnibus in quibus a sancta matre ecclesia suppurtantur» devono essere trattati come Trevani. Parimenti si conferma che nelle fest4e ebraiche e nel sabato non si può usare nessuna costrizione agli ebrei, ma viene aggiuto un particolare articolo che proibisce ogni operazione anche nelle feste cristiane, ciò che fino allora non era contemplato. Rimane anche confermato il prestito da farsi al Comune alle condizioni già note. Siccome però l’usura è proibita «per legem naturalem, propheticam, canonicam ac etiam politicam, et expressissime per legem evangelicam», così Isacco Angerilli potrà in seguito ricevere un bolognino per fiorino ogni mese, fermo restando l’obbligo della buona manutenzione dei pegni, ma il valore del pegno e l’eventuale vendita di esso devono esser regolati da disposizioni precise. Passati i diciotto mesi stabiliti, i pegni potevano esser venduti, ma sulla pubblica piazza del Comune, «eo modo et forma» che si adoperavano per i pegno del Monte di Pietà, e ciò che fosse ricavato «ultra sortem et uxuram» si dovesse dare al padrone del pegno, e ciò da eseguirsi sotto la sorveglianza degli Ufficiali del Monte di Pietà. Se l’ebreo «contrafecerit» sarebbe incorso nella pena di venti ducati oro da dividersi tra la Camera Apostolica, il Comune di Trevi e l’accusatore. Prima poi di procedere alla vendita dei pegni, si doveva notificare «per preconem» che tutti potevano ritirare entro un certo tempo ciò che avevano dato all’ebreo. Le notificazioni dovevano esser tre e fatte in giorni diversi: dopo quindici giorni dall’ultima, i pegni si potevan vendere «ut supra», se così volevano i padroni del pegno, altrimenti, se si fosse trattato di negligenza sarebbero rimasti in possesso dell’ebreo. Veniva così frenato il guadagno illecito avuto fino allora sui pegni, che ricevuti per pochi danari, eran poi venduti certamente ad alto prezzo. Veniva poi sancita in modo preciso, sotto pena di due ducati oro la proibizione dell’ «uxura de uxuris», cioè della facoltà di poter esigere l’interesse composto, e rimaneva integro per gli ebrei l’obbligo di portare il «signum» di riconoscimento. Tutte queste disposizioni però dovevano valere per l’avvenire; i pegni tenuti presso l’ebreo fino a quel giorno dovevano esser regolati col vecchio capitolato e perciò potevano esser acquistati con tranquillità di coscienza. Contro tali disposizioni i Cittadini Trevani che si fossero sentiti danneggiati, potevano presentare ricorso entro quindici giorni al Cancelliere del Comune; in quanto all’ebreo restava inteso che veniva cancellato e abrogato tutto ciò che non era contenuto in questo capitolato redatto dal Padre Agostino. Vien voglia di pensare che a queste condizioni, così diverse da quelle che furon fatte dal Comune quando fu pregato di venire a Trevi, Isacco Angerilli sia immediatamente partito, ma invece non fu così. Infatti il nuovo capitolato si chiude con queste precise parole: «Quae capitula praedictus Isach coram prefato Consilio espresse acceptavit». Evidentemente Isacco aveva ormai conosciuto molto bene l’ambiente in cui si trovava ad operare e comprendeva che c’era ancora modo di fare affari, oppure era sicuro di potere impunemente fare il comodo proprio poiché, nonostante le pene minacciate ad ogni singola disposizione, non c’era forse chi avesse la forza di poter fare osservare ciò che il Consiglio Generale approvava o che in suo nome veniva sancito o promulgato. Ciò che si svolse in seguito sta a provare la verità di questa supposizione. Intanto anche lo Statuto del Monte di Pietà era redatto ed ebbe subito tutto il suo vigore. L’11 marzo si addiveniva già alla nomina delle cariche per opera dei Priori, di Padre Agostino da Perugia e della Commissione nominata dal Consiglio e della quale abbiamo parlato sopra. Il primo depositario del Monte fu Niccolò Cilli, che doveva tenere in deposito i danari da darsi a mutuo; a lui fu unito quale Camerlengo Virginio di Giacomo, che aveva l’obbligo di conservare i pegni. Tali nomine ebbero luogo nella Sacrestia della Chiesa di S. Francesco. Il P. Agostino mise ogni cura nel redigere lo Statuto del Monte di Pietà, aiutato certamente dal consiglio e dall’opera dei due giureconsulti Gregorio di Tommaso e Natimbene Valenti. In quello Statuto tutto è previsto, tutto è esaminato, i doveri degli Ufficiali sono ben definiti, i diritti dei mutuanti ottimamente salvaguardati. Si può con sicurezza affermare che quello Statuto è un’opera sapiente, che rivela la grande cura che i Francescani mettevano nella propaganda e nella formazione di questi Pii Istituti5 . Lo Statuto fu approvato dal Luogotenente, che risiedeva a Spoleto, il 20 marzo e dal Governatore dell’Umbria il 19 di aprile. Come si vede, si procedeva con grande celerità, segno evidente dell’importanza riconosciuta al Monte di Pietà. Tutto adunque andava di bene in meglio e sembrerebbe che lo zelo del P. Agostino avesse avuto ragione dell’ingordigia dell’ebreo e che l’usura fosse per sempre estirpata da Trevi.. Ma purtroppo avviene spesso che l’opera di un uomo di talento e di buona volontà sia agli antipodi con la mentalità della maggioranza, a cui beneficio quell’uomo si affatica, di modo che quell’opera finisce col non avere quell’effetto che logicamente avrebbe dovuto avere. Nel 1474, a cinque soli anni di distanza da quanto aveva fatto il P. Agostino da Perugia, vediamo tornare in auge l’esosa opera degli ebrei. Il 6 settembre di quell’anno il Card Della Rovere che risiedeva allora a Spoleto, secondava, con un suo decreto6, le suppliche dei Trevani e concedeva il permesso di poter chiamare a Trevi uno o due ebrei «quibus liceat sine aliqua poena, etiam excomunicationis, mutuare pecunias super pignoribus». Questo decreto conferma con evidenza che le condizioni finanziarie in quei tempi eran gravi, perché altrimenti non si concepirebbe l’intervento di una tanta autorità per permettere un genere di speculazione poco conforme alla dottrina cristiana, quando non era addirittura disonesta. Il Monte di Pietà forse da principio non poté funzionare in modo da soddisfare alle esigenze dei Trevani, e di qui la necessità di ricorrere di nuovo agli ebrei. Non bisogna poi dimenticare, per comprendere bene quello che stiamo narrando, che il Comune non poteva prender nulla in prestito dal Monte di Pietà. Il 18 settembre di quell’anno7 il Podestà di Trevi ser Ugolino de Galteriis di Castel Bolognese fece presente al Consiglio Generale che bisognava pagare il prezzo pattuito con Spoleto per il riscatto di Castel S. Giovanni, che danari non c’erano e perciò non rimaneva altro che servirsi del permesso concesso dal Card. Della Rovere e chiamare gli ebrei. Ser Giovanni di Angelo, uno dei Consiglieri, propose che fosse data facoltà al Podestà di scegliersi quattro uomini per ogni Terziero per esaminar bene la questione e per stabilire con gli Ebrei un capitolato. Ed il 7 ottobre il Consiglio si radunò di nuovo e furon presenti anche Isacco Angerilli «hebreus de Trevio» ed un altro ebreo di Camerino, il quale dichiarò di agire per sé e del proprio fratello assente. Furon discusse ed accettate da ambo le parti le seguenti condizioni: 1.° Facoltà a detti ebrei di poter dimorare nel Comune di Trevi. 2.° Obbligo per gli ebrei di portare il «signum», sotto pena di venti soldi. 3.° Facoltà agli ebrei di mutuare il danaro con usura «cum pignoribus» per un periodo di venti anni; gli interessi da pagarsi dovevano essere, come al solito, di un bolognino per ogni fiorino in ciascun mese. 4.° Impegno da parte del Comune di non permettere la venuta in Trevi di altri ebrei «nisi de voluntatem praedictorum habreorum »8. 5.° I pegni da tenersi per diciotto mesi con ogni cura, dopo di che potersi vendere, ma il ricavato oltre la sorte e gli interessi doversi versare al padrone del pegno. Questa volta almeno non era lasciato all’arbitrio degli ingordi ebrei il poter disporre dei pegni sia in quanto al valore, sia al modo di venderli. Il guadagno doveva esser meno lauto, ma certo assai proficuo, senza dire poi che non dovette esser difficile trovare il modo di esercitare quella «uxura de uxuris» che appariva proibita nei decreti e nelle delibere del Consiglio Generale. Così l’opera piena di zelo e di buona volontà di Padre Agostino da Perugia veniva frustrata in un momento e la popolazione ricadeva nelle mani degli ebrei, per poco tempo però ancora, perché presto anche Trevi saprà emanciparsi e liberarsi per sempre dalle unghie rapaci di sì indegni speculatori *** Nel 1487 venne in Trevi il Beato Bernardino da Feltre. Questo santo Frate svolse nell’Umbria una vera e propria missione. Le autorità civili del tempo erano tristemente impressionate per la corruzione dei costumi e per le atrocità che impunemente si commettevano. Dal 1485 al 1487 vediamo quelle autorità fare a gara per avere in proprio sostegno l’opera di questo povero Frate, ed ecco il Beato Bernardino a Perugia, Todi, Foligno, Assisi, Spoleto, Visso, Norcia, ecc.9 Il Consiglio generale di Trevi, preoccupato «de malis modis qui tenetur in oppido»10 aveva sollecitato aiuti dal Luogotenente di Perugia, ed è verosimile che questi vi abbia mandato il B. Bernardino «ad occurrendum scandalis jam factis et quae fieri possint», secondo l’espressione della citata delibera comunale. Il 10 luglio 1487 il Beato Bernardino iniziò la sua predicazione in Trevi, ed otto soltanto furono le sue prediche, di ognuna delle quali il Mugnoni11 ci ha tramandato un brevissimo riassunto. Non sappiamo quanto tempo il Beato si sia fermato nella nostra Città, ma certamente dovette trattenersi almeno per tutto il mese di luglio, poiché troviamo che egli, d’accordo con le Autorità Comunali, dettò una vera e propria legislazione atta a frenare i gravi disordini che imperversavano; cosa questa molto importante, perché se da una parte mostra la considerazione in cui il Beato era tenuto, dall’altra indica quale ascendente avevano giustamente saputo conquistarsi i Minori Osservanti. Il 27 luglio12 il Consiglio Generale fu chiamato a discutere «suer constitutionibus et ordinationibus venerandi patris et excellentis predicatoris fratris Bernardini de Feltro». Ed il Consiglio discusse «pie, reverenter, matureque» e con 73 voti favorevoli contro 7 contrari deliberò di incaricare i Magnifici Priori a eleggersi sei coadiutori, insieme ai quali «debeant dictas ordinationes et constitutione videre et diligenter esaminare at approbare poenas capitualati contra Deum et bonos mores». Tre giorni dopo, cioè il 30 luglio13 i Magnifici Priori radunarono la Commissione dei sei; il B. Bernardino non intervenne; forse era già partito, forse ritenne non entrare nella sua missione lo stabilire pene contro i trasgressori della legge. Presiedettero i Priori ed intervenne anche l’«antepositus terrae Trevii». La commissione era risultata composta dai signori Giovanni di Francesco, medico, Natimbene Valenti, Alberto Mosconi, Guidantonio di ser Antonio, Bartolomeo di ser Giacomo e Bartolomeo di Bartolo. Premesso che essi intendevano affidarsi alla cooperazione dello Spirito Santo ed operare «pro honore Dei summi et suae beatissimae genitricis et omnium Sanctorum et pro bon populi treviensis», passarono ad esaminare le costituzioni proposte dal B. Bernardino e ad applicarvi le debite pene. Queste costituzioni erano state divise dal B. Bernardino in 14 articoli, ognuno dei quali contiene norme precise ad bene vivendum. I primi cinque articoli riguardano le offese fatte a Dio, alla Madonna, ai Santi o con le bestemmie, o con i giuochi o coi cattivi costumi. Le pene stabilite dalla Commissione dei se variano; vanno dalle multe in danaro al supplizio del fuoco, come nel caso dei sodomiti. Altri cinque articoli riguardano le relazioni con gli Ebrei, i quali, certamente imbaldanziti per il capitolato del 1474, chi sa quale opera nefasta andavano esercitando. Innanzi tutto il Beato fece sanzionare che gli Ebrei non potessero in nessun modo esercitare medicina, né vendere le parti da essi rifiutate di una bestia mattata, né ricevere o ritenere o in qualunque modo negoziare oggetti sacri o inerenti al culto; inoltre dovessero stare rinserrati in casa nei giorni della Passione di Gesù Cristo, fino al suono della campana nel sabato santo14; quelli poi che non avessero portato il «signum» di riconoscimento eran passibili della pena di nove fiorini «pro quolibet et qualibet vice». Questo «signum» doveva essere un piccolo globo della grandezza e della forma di un arancio. L’Art. 11 è proprio di attualità per noi; esso ha delle sanzioni severe «contra mulieres scollatas». Pare incredibile! La donna, che il Signore ha dotato di tanta gentilezza e beltà, spesso offusca la sua grazia, abbandonando quella riservatezza, che è una delle sue doti migliori0. la mania di presentarsi in pubblico con le vesti corte e con il petto e le spalle nude, era una vergogna che si manifestava ai tempi del B. Bernardino, così come si manifesta oggi. Il Beato cercò porre riparo a tanta miseria morale, sancì che le vesti dovessero essere accollate, secondo che imponevano la decenza e l’onestà, o almeno il petto e le spalle fossero in qualche modo coperti. La pena: un fiorino «pro quolibet et qualibet vice». Riuscì forse allora il Beato a combattere il portamento scandaloso delle donne; ma le figlie di Eva ricadono presto nelle stesse colpe, ed eccole oggi, in gran numero, presentarsi sfacciatamente in pubblico, dimentiche di ogni decoro, per metà nude, e, per apparire più vicine al trivio, coi capelli tagliati. L’Art 12 è veramente importante perché segna il rifiorire del Monte di Pietà. Norme precise il Beato Bernardino dettò perché si avesse una cura maggiore per tutto ciò che riguardava il Monte, la nomina dei suoi Ufficiali, la difesa dei suoi diritti la conservazione di pegni, la custodia e l’aumento del danaro. Pieno di virtù e di zelo, il Beato esplicò tutta l’opera sua perché il Monte di Pietà di Trevi vivesse e servisse veramente per le classi misere ed oppresse le quali furon sempre uno degli oggetti principali delle sue apostoliche fatiche, fino ad avere più volte attentata la vita per ciò che faceva in loro difesa e in loro vantaggio. E ci riuscì, perché d’allora l’utilissima istituzione iniziò una vita nuova, si irrobustì e fu il mezzo potente per combattere con efficacia l’usura esercitata dagli ebrei, i quali cominciarono ben presto a trovarsi a disagio. Il Comune stesso impose da prima agli ebrei qualche tassa, finché nel 1510, anche questa volta per opera di un Francescano, cioè « ad instigationem et requisitionem venerabilis religiosi fratris Petri de Augubio, Ordinis Minorum de Observantia»15, annullò definitivamente il capitolato che aveva con essi, e nel 1566, obbedendo agli ordini di S. Pio V, li cacciò addirittura da Trevi, dove più non presero dimora. Le loro case furono confiscate e vendute in favore dell’Istituto dei Catecumeni di Roma, ed essi sembra si siano rifugiati in Ancona. Così, mercé lo zelo di due Francescani, il P. Agostino da Perugia prima ed il Beato Bernardino da Feltre poi, cessò l’esecranda piaga dell’usura e sorse e prese vigore una delle più benefiche istituzioni. Il Monte di Pietà di Trevi fece sempre, in ogni tempo, un bene grande; oggi si può dire che più non funzioni, e si deve non solo al maggiore benessere ma anche al fatto che le sue attribuzioni sono in gran parte assorbite dalle Banche moderne. Il 14 maggio 1863 l’amministrazione e la direzione del Monte passarono alla Congregazione di Carità, secondo le delibere del Consiglio Comunale del 17 aprile e dell’8 maggio di quell’anno, togliendo così alla pia istituzione tutte le caratteristiche con cui era sorta ed aveva prosperato. Con l’Art. 13 fu stabilito di nominare alcuni uomini buoni, che avessero l’obbligo di sorvegliare il buon costume e la pace tra i cittadini. I primi tre Officiales honestatis furono il medico Giovanni di Francesco, l’illustre Natimbene Valenti e Battista di ser Evangelista. L’ultimo articolo, il quattordicesimo, riguarda il giuramento che il Podestà e i Priore dovevano prestare di osservare e fare osservare queste costituzioni. Tutti questi articoli furono attentamente esaminati e approvati « in omnibus et per omnia ut supra», ed il 12 agosto 1487 i due trombettieri del Comune, Pietropaolo e Girolamo, premesso il suono della tromba, presente una grande moltitudine di popolo.«publicae et alta voce ac materna lingua dicta omnia et singola capitula publicaverunt et pronuntiaverunt». Questa fu l’opera legislativa svolta dal Beato Bernardino in Trevi. Quella del P. Agostino da Perugia aveva preceduto ed in certo qual modo preparato la venuta degli Osservanti; questa del Beato Bernardino accompagnava gli inizi della loro permanenza in Trevi. Può quindi facilmente immaginarsi di quanta simpatia e di quale amore li circondasse il popolo nostro; ed i buoni Frati si mostrarono, allora e in seguito, veramente degni di questa stima popolare, perché furon sempre Religiosi esemplari e le orme lasciate dal loro Serafico Padre furono la guida sicura da essi seguita per condurre il popolo nostro a quella fonte di verità, amore e rettitudine voluta dal nostro Signor Gesù Cristo o per la quale essi hanno generosamente abbandonata la famiglia ed il mondo. |
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Grafica e gestione: Explica s.r.l. Aggiornamento: 27 aprile 2017. |
Note 1) Archivio delle Tre Chiavi, Rif.,1457, f. 37 e seg. vedi amche in Valenti, Curiosità, ecc. il capitolo intitolato,Gli Ebrei a Trevi. 2) Archivio delle Tre Chiavi, Rif.,1469, f. 2 e seguenti. Tutti i documenti riguardanti le cose che sto narrando sono in questo libro, da pag. 2 a pag. 16. Il Padre Agostino da Perugia, nei vari documenti dell'Archivio delle Tre Chiavi, è detto «Ordinis Minorum», a cui si aggiunge spesso la qualifica «de observantia». 3) V. Luzi, Il primo Monte di Pietà, Orvieto, 1868. 4) Archivio delle Tre Chiavi, Rif.,1469, pag. 16 a tergo. 5) Lo Statuto è riportato per intero nel libro delle Riformanze del 1468, f. 8 a tergo e seguenti. - Sarebbe certo interessante, per tante ragioni, la pubblicazione integra di questo documento; apparirebbe chiarissima la parte avuta dai Francescani in simile importante e non facile materia e la competernza con cui ne trattavano. 6) Archivio delle Tre Chiavi, Documento n. 138. 7) Id., n. 139. - Questo documento è la copia in tre fogli di carta comune in stato non buono, di due atti consiliari, uno del 18 settembre ed un altro del 7 ottobre 1474. È un documento importantissimo, anche perché mancano le riformanze di quell'anno. 8) La popolazione di Trevi non vide mai di buon occhio gli ebrei e li sopportò perché ne aveva bisogno; quando poteva mostrare tutto il proprio livore contro di essi lo faceva volentieri. Basti citare la sassaiola che si faceva contro la casa degli ebrei il venerdì santo. - Mugnoni, Annali ecc., pag. 127. 9) Wadding, tomo XVI, pag. 306 e seg. 10) Archivio delle Tre Chiavi, Rif.,1473 f. [?] 11) Mugnoni, Annali ecc., pag. 102 e seg. 12) Archivio delle Tre Chiavi, Rif.,1487, f. 75 13) Id., Rif.,1487 f. 78 14) Il Beato Bernardino si riferisce agli «statuta ecclesiae» riguardo a questa specie di pirgionia degli ebrei nei giorni della Passione; ma una dsimile disposizione la troviamo anche negli Statuta Vetustiora di Trevi conservati nell'Archivio delle Tre Chiavi. Questa disposizione dice: «Idem quod nullus judeus audeat vel presumat apparere in publicum, idest extra domos a die Coenae Domini in admissione sonus campanae usque ad horam tertiam dominicae Resurrectionis sub poena triginta trium librarum denariorum et sex ictus torturae». - É indicata anche la data in cui tale delibera fu presa, cioè il 19 maggio 1483, e l'indicazione è importante perché mancano le Riformanze di quel periodo e precisamente quelle dal 20 settembre 1478 al 30 settembre 1485 15) Archivio delle Tre Chiavi, Rif., 1510, tomo 185, f. 104. |