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Associazione Pro Trevi:
Bozza del nuovo STATUTO
da approvare nell'Assemblea Straordinaria del 29/2/2020

 

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA
ASSOCIAZIONE PRO TREVI

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE


ART 1. É costituita, con primo Atto Costitutivo già in data 10/01/1966, l’Associazione Turistica “Associazione Pro Trevi”, con sede legale in Trevi. Piazza Mazzini, 5.
L’associazione può liberamente modificare la suddetta sede e/o aprire altri uffici e/o sedi distaccate, secondo le proprie esigenze operative ed organizzative.
L’Associazione Pro Trevi potrà inoltre aggiungere alla denominazione l’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), senza necessità di modifica dello statuto dal momento in cui risulterà iscritta al registro Nazionale e/o Regionale delle APS.
.
ART 2. L’Associazione Pro Trevi aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) attraverso il comitato regionale delle Pro Loco dell’Umbria (U.N.P.L.I. Umbria).

 


TITOLO II: FINALITA’ – COMPITI – OBIETTIVI


ART 3. La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica, non collegata ad alcun partito e, quindi, estranea alla politica, e senza scopo di lucro alcuno.
Per le sue finalità di promozione sociale e turistica, di valorizzazione, salvaguardia, conservazione delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio storico, antropologico, culturale, artistico, sia materiale che immateriale, di Trevi e del suo territorio, è un’associazione con rilevanza ed utilità pubblica e sociale.

ART 4. Gli scopi statutari che l’associazione si propone sono:

  1.  Riunire tutti coloro che sono interessati allo sviluppo sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della vita in Trevi;

  2.  Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici pubblici;

  3. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti eventuali miglioramenti estetici del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare, valorizzare e conservare le bellezze naturali, le tradizioni e il patrimonio storico monumentale, ambientale, culturale ed enogastronomico, nonché il patrimonio materiale ed immateriale; conservare e valorizzare il patrimonio storico e antropologico dei parchi naturali, già esistenti e futuri, presenti nel territorio in giurisdizione e comunque nel comune di Trevi

  4.  Promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici, feste popolari, sagre, manifestazioni sportive, nonché iniziative di promozione e solidarietà sociale, attività di turismo sociale ecc. che servono ad attirare flussi turistici e rendere più gradito il loro soggiorno;

  5.  Sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente, stimolando anche il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera (agriturismo, B&B, country house, ostelli, residenze d’epoca, ecc.):

  6.  Proporre, elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e/o privati;

  7.  Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla condizione dei servizi pubblici e/o privati di interesse sociale e turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

  8.  Operare e collaborare con altre Pro Loco, Associazioni, Enti Pubblici e privati per l’eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione turistica e sociale;

  9. ricreativi per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

  10.  Promuovere e sviluppare attività nel settore della promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la cosiddetta terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione all’aggregazione e allo svago dei giovani e dei portatori di handicap; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici);

  11.  promuovere ed eventualmente gestire attività ricreative e/o sportive dilettantistiche e/o storico sportive, come avvenuto per l’Ente Palio dei Terzieri, nato nell’associazione Pro Trevi, ora ente autonomo.

  12. Operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria per mezzo di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o di collettività estere per aiuti umanitari;

  13. Promuovere l’istruzione sociale per la formazione e la ricerca scientifica, culturale ed artistica;

  14. Promuovere la tutela dei diritti civili;

  15.  Promuovere la formazione culturale e professionale di cittadini, propri soci e/o componenti di altre Pro Loco e/o Associazioni che operano con finalità analoghe, attraverso corsi, convegni e seminari specifici.


TITOLO III: SOCI – DIRITTI E DOVERI



ART 5. I Soci dell’Associazione Pro Trevi, tutti aventi pari diritto al voto, si distinguono in:
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Benemeriti

Possono essere Soci Ordinari tutti i residenti nel Comune di Trevi e tutti coloro che per motivazioni varie, villeggianti, ex residenti, proprietari di immobili risultano essere interessati alle attività dell’Associazione Pro Trevi ed alla vita sociale della Località. Hanno l’obbligo di versare la quota annuale d’iscrizione stabilita dagli organi preposti.
Possono essere soci sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano ulteriori contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Benemeriti le persone riconosciute tali dal Consiglio di amministrazione dell’Associazione Pro Trevi per particolari meriti morali e/o materiali acquisiti a favore o nella vita dell’associazione. Il riconoscimento è perpetuo e può comportare (su deliberazione del Consiglio di amministrazione) l’eventuale esonero dal pagamento della quota annuale.

ART 6. l’ammissione di un nuovo socio alla Associazione Pro Trevi è concessa senza obbligo di renderne nota la motivazione, dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, dietro richiesta scritta o verbale del candidato, entro 30 (trenta) giorni dalla stessa e dietro versamento della quota sociale annuale.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte, per esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di indegnità del socio o a causa di attività pregiudizievole nei confronti della Associazione Pro Trevi o incompatibilità con le attività e le finalità della stessa.
La perdita della qualifica di socio, fatta eccezione per le dimissioni o morte e nel caso di indegnità deve essere comunicata al socio, per iscritto, entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione del consiglio di amministrazione. Il socio può ricorrere contro il provvedimento, sottoponendo per iscritto le proprie motivazioni al collegio dei probiviri entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Non esistono soci di diritto.

ART 7. Tutti i soci hanno diritto di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione Pro Trevi, per l’approvazione e le modifiche dello statuto, se in regola con il versamento della quota annuale in corso, effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’assemblea elettiva;

  1.  ad essere eletti alle cariche direttive, purché maggiorenni e se in regola col versamento della quota annuale in corso, effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’assemblea elettiva;

  2. di voto in caso di scioglimento dell’associazione, solo se in regola col versamento col versamento della quota annuale in corso, effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’assemblea elettiva;

  3. di ricevere la tessera annuale della Associazione Pro Trevi;

  4. di ricevere le eventuali pubblicazioni della Associazione Pro Trevi;

  5. di frequentare sedi ed altri locali dell’associazione;

  6. ad ottenere tutte le agevolazioni e facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di una Pro Loco iscritta all’U.N.P.L.I., in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa o da altra Pro Loco U.N.P.L.I. su territorio nazionale o della Comunità Europea.
    Tutti i soci hanno il dovere:

  7. di rispettare e osservare lo statuto ed i regolamenti interni della Pro Loco;

  8. di versare, nei termini, e comunque entro il termine dell’anno solare, la quota sociale annua stabilita dagli organi preposti;

  9. non operare per finalità incompatibili o in concorrenza con le attività dell’Associazione.

 


TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART 8. sono organi dell’Associazione Pro Trevi;

  1.  l’Assemblea dei Soci;

  2.  il Consiglio di Amministrazione;

  3.  il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

  4.  il Vice presidente Vicario;

  5.  il Segretario;

  6.  il Tesoriere;

  7. il Magazziniere;

  8. il Collegio dei Revisori dei Conti;

  9. il Collegio dei Probiviri;

  10. il Presidente Onorario (eventuale)
    Tutte le cariche direttive sono totalmente gratuite.

  • ART 9. L’Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alle vigenti leggi e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
    Ha il compito di dettare le direttive per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.
    L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con l’art.7 del presente statuto, purché in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso avvenuto almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa; sono consentite deleghe, scritte e firmate dal delegante, fino ad un massimo di 2 (due) per ciascun delegato.
    L’assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente e legale rappresentante dell’Associazione Pro Trevi (in sua assenza dal Vice Presidente Vicario), assistito e coordinato dal Segretario. in caso di assenza dei suddetti, l’assemblea eleggerà, tra i soci presenti, il presidente ed il segretario verbalizzante della seduta.

    L’Assemblea ordinaria:

    1. è convocata almeno 2 (due) volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del Bilancio Preventivo (l’esercizio sociale inizia il 01 Gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività proposte dal consiglio di Amministrazione o dai soci;

    2. deve essere convocata entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività per l’anno seguente; entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente;

    3. deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno 30 (Trenta) giorni prima della scadenza del mandato;

    4. è indetta dal presidente dell’Associazione Pro Trevi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nelle sedi della Pro Loco;

    5. è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci (regolarmente iscritti, vedi art. 07) e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi almeno 1(una) ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

    6. può essere richiesta, qualora se ne ravvisi la necessità, in maniera scritta, dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei soci.

    7. L’Assemblea è considerata Assemblea Straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione.
      Inoltre:

    8. è indetta dal presidente dell’Associazione Pro Trevi, qualora ne ravvisi la necessità o in seguito alla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo dei soci;

    9. è convocata con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nelle sedi della Associazione Pro Trevi;

    10. è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci (regolarmente iscritti, vedi art 7) e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi almeno 1 (una) ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;

    11. è valida, nel caso di ipotesi di scioglimento dell’Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza di almeno quattro quinti dei soci iscritti e delibera con voto favorevole dei quattro quinti dei voti validi espressi.

    12. è valida, nel caso di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci regolarmente iscritti, e delibera con voto favorevole dei quattro quinti dei voti validi espressi. Nei quattro mesi precedenti la scadenza del mandato non sarà possibile apportare modifiche allo statuto
      Delle riunioni assembleari e relative delibere, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede e gli archivi dell’associazione.



  • ART 10. Consiglio di Amministrazione
    È composto da un numero di membri tale da assicurare un equilibrata rappresentatività degli iscritti che non sia comunque inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 20 (venti) unità; tale numero viene discusso e suggerito al consiglio di amministrazione dall’Assemblea dei soci. Nel consiglio di amministrazione, inoltre, può essere presente come membro, il sindaco del comune di Trevi o un suo delegato, indicato e nominato secondo quanto stabilito dalla legge regionale in vigore. Il membro del consiglio direttivo indicato dal Comune di Trevi, non ha diritto di voto, ma solo potere consultivo.

    Il Consiglio di Amministrazione,

    1.  viene eletto con votazione segreta dall’assemblea ordinaria dei soci. possono candidarsi tutti i soci (ad eccezione dei minori di anni 18) che risultano in regola con l’Art 07 di questo statuto e che abbiano versato la quota per l’anno in corso, almeno 30 (Trenta) giorni prima della data fissata per l’assemblea elettiva. Sono eletti e nominati membri del consiglio di amministrazione coloro che hanno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità è eletto il socio più anziano in termini di militanza nell’associazione;

    2. resta in carica 4 (Quattro) anni e tutti i membri sono rieleggibili. La carica di consigliere è totalmente gratuita;

    3. si riunisce almeno 4 (quattro) volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso;

    4. può deliberare sugli eventuali rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività e al perseguimento delle finalità statutarie;

    5. è rivestito dei poteri per la gestione ordinaria della pro loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalle leggi vigenti o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’assemblea dei soci;

    6. stabilisce, la quota sociale annua da versare;

    7. predispone regolamenti interni per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari, dei gruppi storici, sportivi, ecc.;

    8. è indetto dal presidente dell’Associazione Pro Trevi con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a conoscenza dei membri, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o messaggio sms oppure affisso nelle sedi dell’associazione; può inoltre essere richiesta, qualora se ne ravvisi la necessità, in maniera scritta dalla maggioranza dei membri dello stesso Consiglio di Amministrazione.
      Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione escluso il membro del comune di Trevi e il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è determinante il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione.

     

  • Spetta al consiglio di amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.
    I consiglieri che risultassero, senza giustificazione preventiva e motivata, assenti per 3 (tre) sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio di amministrazione il quale, se lo ritiene necessario, provvede alla surrogazione dei medesimi.
    In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione, potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del consiglio di amministrazione, qualora lo stesso ne ritenga compromessa la sua funzionalità. Soltanto nel caso in cui la vacanza dei componenti del consiglio di Amministrazione riguardi contemporaneamente la metà più uno dei membri, l’intero consiglio di amministrazione sarà considerato decaduto ed il presidente dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.
    Delle riunioni e delle delibere consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
    Le riunioni del consiglio di amministrazione della Associazione Pro Trevi sono pubbliche ed aperte a tutti i soci.


    ART 11. Il Presidente del consiglio di amministrazione della Associazione Pro Trevi:

    1. viene indicato ed eletto dal consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione con votazione palese o, su richiesta della maggioranza dei membri, con votazione a scrutinio segreto;

    2. dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio di amministrazione (quattro anni) e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice presidente vicario, anch’egli eletto dal consiglio direttivo dietro indicazione del presidente, con le modalità del punto a) del presente articolo. in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione che provvederà all’elezione di un nuovo presidente del consiglio di amministrazione;

    3. è il rappresentante legale della Associazione Pro Trevi ha la responsabilità, in unione con gli altri membri del consiglio di amministrazione, dell’amministrazione della Associazione Pro Trevi la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede in consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci;

    4. può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica nella successiva riunione.



  • ART 12. il Vice Presidente Vicario è indicato dal presidente e nominato secondo le modalità previste nell’art.11 lettera a) previste per il presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, solo in caso di suo impedimento temporaneo. Coadiuva il presidente nelle sue funzioni di legale rappresentante della Associazione.

    ART 13 . il Segretario, è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, con la stessa modalità dell’Art. 11 lettera a) da scegliersi tra i consiglieri eletti o, se ritenuto opportuno dal presidente, tra i soci (In questo caso non ha diritto di voto alle deliberazioni del consiglio di amministrazione). Assiste il consiglio di amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita e le attività della Pro Loco. Assicura inoltre l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
    il segretario è responsabile, insieme al presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta di tutti i libri sociali (verbali, libro soci ecc.).
    Può avvalersi della collaborazione di un vice segretario (anch’egli nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente) o di collaboratori esterni al consiglio di amministrazione.

    ART 14. IL TESORIERE, nominato come sopra per il segretario, segue i movimenti contabili e di cassa dell’associazione e, insieme al presidente, ne è responsabile. E’ data facoltà al consiglio di Amministrazione, previo proposta del presidente, di affidare i due incarichi di Segretario e Tesoriere alla stessa persona.

    ART 15. IL MAGAZZINIERE è nominato con le stesse procedure di cui sopra agli artt 13 e 14. É responsabile della gestione del patrimonio sociale di cui tiene appositi registri inventario e ne è responsabile assieme al presidente. Qualora il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente lo ritenga opportuno, è data facoltà di nominare un vice magazziniere o, in alternativa, più magazzinieri.

    ART 16. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    È composto da 3(tre) membri effettivi e da 2(due) supplenti. Inoltre:

    1. è scelto tra i soci ed eletto dall’assemblea con votazione a scrutinio segreto, con scheda separata da quella per le elezioni del consiglio di amministrazione;

    2. dura in carica 4 (quattro) anni e i membri che lo compongono sono tutti rieleggibili;

    3. ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’assemblea dei soci;

    4. può essere invitato alle riunioni del consiglio di amministrazione e in tal caso può esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

    Saranno eletti membri del collegio dei revisori dei conti i 5 (cinque) soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi 3 (tre) quali membri effettivi, gli altri 2 (due) come supplenti.
    I 3 (tre) membri effettivi eleggeranno fra loro il Presidente del collegio dei revisori dei conti.
    In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero collegio.

    ART 17. il COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

    1.  è composto da 3 (tre) membri eletti, a votazione segreta, ogni 4(quattro) anni, dall’assemblea dei soci;

    2. ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di eventuale controversia tra i soci della Pro Loco; può indicare al consiglio direttivo eventuali sanzioni nei confronti dei soci; spetta al consiglio direttivo la decisione di applicare o no la sanzione. Per la definizione delle sanzioni comminabili si rimanda al regolamento interno della Associazione Pro Trevi.

    3. può segnalare controversie che non è in grado di giudicare al collegio dei probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.




    ART 18. IL PRESIDENTE ONORARIO può essere nominato dall’assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione Pro Trevi.
    Egli ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione. Possono essergli affidati dal consiglio di amministrazione incarichi di rappresentanza e/o per eventuali contatti con altri Enti o Istituzioni.

    ART 19 . IL COMMISSARIO ORDINARIO. Il comitato Regionale U.N.P.L.I., può disporre il commissariamento dell’Associazione Pro Trevi:

    1. per richiesta di almeno la metà più 1(uno) dei membri del consiglio di amministrazione;

    2. per richiesta di almeno la metà più 1(uno) dei soci regolarmente iscritti;

    3. in caso di inattività totale del consiglio di amministrazione

    4. in caso di gravi irregolarità nella gestione della associazione;

    5. negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.
      Il Commissario, nominato dal consiglio regionale U.N.P.L.I., deve indire nuove elezioni entro 6 (sei) mesi.



    TITOLO V: FINANZIAMENTI – PATRIMONIO E BILANCIO


    ART 20. I guadagni e le entrate economiche con le quali l’Associazione Pro Trevi provvede alla propria attività sono:

    1. Le quote sociali annue

    2. Le elargizioni e i contributi di qualsiasi natura e a qualunque titolo erogati da enti pubblici e privati;

    3.  I contributi della Comunità Europea e/o di altri organismi internazionali;

    4.  I proventi di gestione, di attività, iniziative permanenti e occasionali, prestazione di servizi, ecc.

    5.  Eredità, donazioni, legati.


    ART 21. Per quanto riguarda il patrimonio, l’elenco dei beni mobili e delle attrezzature dell’associazione, deve essere trascritto in appositi registri degli inventari.
    Ogni anno dovrà essere presentato e approvato all’assemblea dei soci, il bilancio consuntivo, redatto dal consiglio di amministrazione e approvato dal collegio dei revisori dei conti, con relativa relazione economica nei termini previsti dallo statuto e dalle vigenti leggi a cui fa riferimento l’associazione Pro Trevi
    Ogni anno dovrà essere inoltre presentato e approvato dall’assemblea dei soci il bilancio preventivo con la relativa relazione programmatica unitamente al precedente bilancio consuntivo.

    ART 22. Nessun dividendo, utile, o avanzo di gestione o bilancio potrà essere mai ripartito tra i soci, anche in forma indiretta, né riserve patrimoniali o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione e utilità sociale riconosciute per legge.
    È fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale
    Tutte le attività debbono essere attuate ed investite per il solo raggiungimento degli scopi statutari ed istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.
    L’eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

     

     

    TITOLO VI: SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

    ART 23. L’eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione sarà disposto dall’assemblea straordinaria dei soci con la modalità di cui all’art. 09 lettera k), del presente statuto.
    In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le restanti somme dovranno essere devolute a fini di promozione ed utilità sociale, anche attraverso associazioni di promozione e fini di utilità sociale prediligendo quelle operanti sul territorio in giurisdizione.
    In nessun caso potranno essere distribuiti capitali e/o proventi delle attività dell’associazione tra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dovranno essere devoluti come sopra specificato: dovrà utilizzare la devoluzione a finalità di utilità sociale

    Art 24. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.
    Con le particolari disposizioni di cui agli art. 01-03-05-06-09-10->17-21-22-23 del presente statuto vengono soddisfatte, per quanto di competenza dell’associazione turistica “Associazione Pro Trevi, le condizioni richieste dalle vigenti leggi in materia di turismo e di promozione sociale, per l’eventuale iscrizione negli appositi albi delle associazioni turistiche Pro loco e delle associazioni di Promozione sociale (legge 383/2000).
    Inoltre nulla osta per l’eventuale iscrizione, ove ritenuto opportuno, nel registro delle associazioni ONLUS.
    Nulla osta per l’apertura di circoli U.N.P.L.I.
    Ai sensi dell’art. 148 (ex art 111), commi 3,5,6 e 7 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, la costituzione del Circolo UNPLI Umbria è subordinata ai seguenti requisiti :

    1.  divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

    2.  obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge;

    3.  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

    4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’ articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’ assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’ articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

    6. intrasmissibilità delle quote o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

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    Pro Trevi:  Atto Costitutivo    -    Vecchio Statuto del 1965   

     

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